Associazione culturale Filmstudio Tre
STATUTO DI ASSOCIAZIONE

 

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1) E’ costituita un’associazione culturale e ricreativa denominata “FILMSTUDIO TRE”
L’associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. L’associazione ha durata decennale

Art 2) L’associazione ha sede in Roma, Via Mecenate 77; per motivi di opportunità o necessità la sede può essere trasferita mediante delibera del consiglio direttivo

 

OGGETTO
Art 3) L’associazione si propone di promuovere la crescita culturale e artistica delle persone e delle comunità.
Per raggiungere il suo scopo l’associazione si opera in:

  1. Promuovere il cinema, la cultura cinematografica, le arti visive, fotografiche, pittoriche, architettoniche, teatrali. Promuovere la danza, la cultura musicale e letteraria
  2. Gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di spettacoli o mostre quali gallerie, teatri, sale cinematografiche, cine club, biblioteche, sale da concerto, centri culturali
  3. Organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, concerti, mostre, eventi espositivi e premi cinematografici e per le arti
  4. Organizzare convegni e dibattiti per proporre testi, libri o cataloghi, anche attraverso siti internet diffondere materiale audiovisivo e digitale otre che periodici, riviste e giornali
  5. Elaborare progetti culturali e artistici attraverso i new media e la tecnologia digitale
  6. Promuovere il cinema, l’arte, la fotografia, la musica, il teatro, la letteratura e la danza delle varie culture e delle minoranze
  7. Sostenere l’interscambio culturale e artistico tra l’Italia e gli altri paesi del panorama internazionale
  8. Organizzare scuole, corsi, stage, seminari, aggiornamenti, per le discipline cinematografiche, artistiche, teatrali, letterarie, musicali anche con nuove tecniche multimediali per la comunicazione e orientate alla attuale massmediologia
  9. Promuovere iniziative per la tutela del patrimonio artistico, storico, ambientale e paesaggistico dell’Italia e del mondo
  10. Promuovere anche producendole in proprio opere audiovisive, corto, medio e lungometraggi, documentari di animazione, video reportage, lavori fotografici collegati a progetti culturali anche in materia di cooperazione internazionale
  11. Promuovere attraverso l’arte in tutte le sue manifestazioni l’interscambio culturale ed il confronto tra le componenti sociali ed etniche del mediterraneo
  12. Garantire l’inclusione culturale anche alle persone con varie disabilità rendendo fruibile loro le opere culturali cinematografiche e teatrali, sottotitolando film ed opere audiovisive oppure per esigenze speciali distribuire film ed altre opere attraverso tecnologie innovative
  13. Organizzare iniziative di educazione all’immagine (cinema, video arte, digitale, fotografia, arte contemporanea) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e altri centri culturali
  14. Favorire la conoscenza delle lingue in Italia anche attraverso il sottotitolare di opere cinematografiche in più lingue
  15. Favorire l’integrazione degli immigrati nella società italiana attraverso iniziative culturali e sociali tese alla promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse
  16. Organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali sovvenzionati e promossi anche da enti nazionali e internazionali, dai comuni, alle regioni, ai ministeri, all’Unione Europea come da organismi sovranazionali

L’associazione potrà svolgere attività accessorie connesse a quelle statutarie da considerarsi integrative delle stesse.
L’associazione può porre in essere attività economiche e non tese a reperire fondi da privati e da istituzioni pubbliche per la realizzazione degli obiettivi necessari al perseguimento degli scopi istituzionali
L’associazione potrà dare la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini
L’associazione potrà affiliarsi ad altri enti ed associazioni che perseguono scopi similari
L’associazione potrà creare articolazioni territoriali e funzionali
L’associazione potrà essere articolazione territoriale e funzionale di altri con scopi analoghi o similari

 

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Art 4) Il patrimonio dell’associazione è costituito da

  1. Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione
  2. Dagli avanzi di bilancio
  3. Da donazioni, legati e lasciti

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dal versamento della quota associativa dei soci fondatori.
Il patrimonio associativo è destinato integralmente allo svolgimento delle attività statutarie

 

Art 5) Proventi
I proventi dell’associazione necessari per il conseguimento dei proventi necessari per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento derivano da

  1. Quote associative dei soci fondatori e dei soci ordinari
  2. Da reddito dei beni patrimoniali
  3. Da erogazioni liberali
  4. Contributi pubblici o di privati cittadini, enti e associazioni
  5. Raccolta pubblica di fondi per campagne di sensibilizzazioni
  6. Dalle entrate derivanti dalla attività associativa
  7. Da versamenti degli associati necessari per finanziare progetti associativi. Le quote su base volontaria possono essere versate o come liberalità o dopo richiesta del consiglio direttivo collegata a piani finanziari dei progetti da sviluppare.

 

Art 6) I membri dell’associazione si suddividono in;

  1. Soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro, cittadini italiani o stranieri, che sono intervenuti nell’atto costitutivo, godono di diritto attivo e passivo e della capacità di ricoprire ruoli negli organi associativi;
  2. Soci ordinari: lo sono coloro, cittadini italiani o stranieri che aderiscono all’associazione successivamente e che contribuiscono in maniera effettiva allo sviluppo ed al raggiungimento dello scopo associativo; godono del diritto di voto attivo e passivo e della capacità di ricoprire ruoli negli organismi associativi

Appartengono alla categoria dei soci ordinari tutti coloro (persone fisiche e giuridiche o enti collettivi) che condividendo le finalità dell’associazione, facciano richiesta di ammissione all’organo amministrativo con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. Qualora i loro recapiti cambino ne devono informare il consiglio direttivo tempestivamente.

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

 

Art 7) Gli associati qualunque sia la loro categoria sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà di anno in anno richiesta dall’organo direttivo
Le quote annuali debbono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno e comunque al momento dell’iscrizione. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’associazione, né sono trasmissibili, se non in caso di successione a causa di morte

 

Art 8) Gli associati, soci fondatori ed ordinari, hanno pari diritti, compreso quello del voto
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle degli eventuali regolamenti che verranno emanati dall’organo amministrativo e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Gli associati sono liberi di aderire a qualunque altra associazione

 

Art 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura dell’organo amministrativo.
Tale qualità per i soci fondatori ed ordinari, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di ottobre dell’anno in corso all’organo amministrativo, si perde per esclusione deliberata dall’organo amministrativo in caso di:

  1. Cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
  2. Violazioni delle norme etiche o statutarie
  3. Interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
  4. Condotta contraria alle leggi ed all’ordine pubblico

L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata o ove possibile via pec.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che la hanno determinata.

 

Art 10) sostenitori dell’associazione
Sostenitori: sono coloro, cittadini italiani e stranieri, che aderiscono all’associazione per contribuire allo sviluppo di uno specifico progetto, o per condividere i benefici di un progetto proprio dell’oggetto statutario o di agevolazioni per partecipare ad iniziative dedicate. La loro figura decade alla fine del progetto condiviso e comunque è soggetta a decadenza annuale. Non pagano quota associativa ma possono versare un contributo volontario o una donazione a favore dell’associazione per lo sviluppo di una attività statutaria. Possono essere sostenitori anche le persone fisiche o giuridiche che collaborano gratuitamente alle attività dell’associazione e che con personali competenze si prodigano per la riuscita dei progetti stessi.
Il consiglio direttivo tiene apposito registro dei sostenitori e delle somme eventualmente versate.
Il consiglio direttivo informa periodicamente con riunioni tenute con libera partecipazione dei sostenitori alle attività svolte, può richiedere la partecipazione attiva dei sostenitori per la divulgazione di materiale informatico o per la promozione di progetti dedicati. Può fornire ai sostenitori rendiconti economici delle singole iniziative intraprese,

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11) Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.
  4. Organo di controllo
  5. Il tesoriere

Gli organi dell’associazione restano in carica tre esercizi finanziari e i componenti sono rieleggibili.
Tutte le cariche sono prorogabili sino alla nomina dei rispettivi successori.
Le cariche associative sono gratuite e non possono essere in alcun modo oggetto di retribuzione

 

ASSEMBLEA
Art. 12) L’assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l’adunanza), rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Se l’associazione per norma di legge nominerà un collegio dei revisori, questi dovranno presenziare in assemblea
Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.
Ogni associato non può essere portatore di più di una delega. Spetta al presidente il controllo della regolarità delle deleghe
Nell’assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

 

Art. 13) L’assemblea degli associati deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consultivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e del Presidente.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta l’organo amministrativo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

 

Art. 14) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materia da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L’assemblea deve essere convocata presso la sede associativa od altrove, comunque nel territorio nazionale.
L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione che dovrà prevedere almeno 24 ore di intervallo dalla prima

 

Art. 15) Ogni socio, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio non persona fisica può farsi rappresentare oltre che dal Presidente o Amministratore Unico, da proprio dipendente o collaboratore.
In prima convocazione le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti e con la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le delibere sono valide a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano responsabilità di membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto quei membri anche soci ai quali la delibera è rivolta.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

 

Art. 16) L’assemblea è presieduta dal Presidente od in una sua assenza da altra persona designata dall’assemblea.
Il Presidente è assistito da un segretario eletto dall’assemblea.
È ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

 

Art. 17) Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto. E’ ammesso il voto per corrispondenza, previo accertamento delle generalità del votante o in via elettronica
Ogni socio ha diritto, a semplice richiesta di prendere visione del verbale dei lavori assembleare e di estrarne copie

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18) L’associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri effettivi e di due membri supplenti, incluso il presidente, secondo quanto deliberato dall’assemblea, nominati dall’assemblea con le modalità previste dall’art. 12; essi durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo elegge il Presidente; nomina, se lo ritiene opportuno, un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di segretario.
Il consiglio direttivo se composto da tre elementi deve essere formato almeno da due soci fondatori, se composto da 5 elementi deve avere al suo interno almeno 3 soci fondatori

 

Art. 19) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, i supplenti, ove presenti, in ordine di anzianità anagrafica provvedono a sostituirli.
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

 

Art. 20) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e salva l’eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio Direttivo relativi ad incarichi non connessi alla carica.

 

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con lettera raccomandata o pec ove possibile da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione per telegramma, telefax o mail con prova di consegna da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

 

Art. 22) È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.
Qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

 

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

 

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, compresi fra gli altri quelli di:

  1. assicurare il conseguimento degli scopi dell’associazione;
  2. convocare le assemblee; l’assemblea per l’approvazione del rendiconto deve essere convocata entro il 30 aprile dell’anno successivo;
  3. deliberare sull’ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione; provvedere alla tenuta del registro degli associati
  4. nominare, se ritiene opportuno un comitato di esperti;
  5. redigere i rendiconti o i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  6. emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;
  7. acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;
  8. stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
  9. sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
  10. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.
  11. Tenere correttamente ed aggiornati:
    1. il libro degli associati
    2. libro delle adunanze e delle delibere assembleari,
    3. libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo di amministrazione

 

 

Presidente
Art. 25) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ove non vi abbia provveduto l’assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato una o più volte.
Il Presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’associazione.

 

Organo di controllo
Art 26) qualora le norme vigenti rendessero necessaria la nomina di un organo di controllo, l’assemblea nominerà un Collegio dei Revisori dei conti composto di tre membri effettivi.
Il presidente dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti in apposito registro nazionale, gli altri tra gli iscritti ad albi professionali o tra professori universitari in materie economiche e giuridiche.
L’assemblea ove consentito potrà nominare un organo di controllo monocratico
Il collegio dei revisori controlla l’amministrazione della associazione, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio o del rendiconto alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.
Di ogni riunione del collegio dei revisori deve essere compilato apposito verbale da inserire in apposito libro
È compito del collegio dei revisori provvedere alla corretta tenuta del registro dei revisori

 

Il Tesoriere
Art 27) Il tesoriere è nominato dall’assemblea degli associati, cura la gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità, controlla i rapporti bancari e effettua le relative verifiche. Controlla i libri contabili
Il tesoriere è figura da scegliersi tra i membri del consiglio direttivo. La figura del tesoriere può coincidere con quella del presidente dell’associazione

 

RENDICONTO o BILANCIO – AVANZI O UTILI DI GESTIONE
Art. 28) L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio l’organo amministrativo procederà alla redazione del rendiconto finanziario o del bilancio da presentare all’assemblea per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto o bilancio di esercizio è formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, qualora i movimenti in entrata non superino gli € 220.000,00 o eventuali importi aggiornati dalle normative a venire, sarà possibile predisporre un rendiconto semplificato per cassa. Qualora vengano effettuate campagne per raccolta fondi ogni raccolta dovrà essere rendicontata separatamente
Almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio e del rendiconto, i documenti come redatti, verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Se l’associazione ha l’organo di controllo i rendiconti finanziari o i bilanci sono messi a disposizione dei revisori nel rispetto dei termini previsti dalla normativa civilistica

 

Art. 29) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale o fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché eventuali fondi, riserve di capitali, devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione

 

SCIOGLIMENTO
Art. 30) L’associazione ha durata decennale. In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. I liquidatori potranno essere scelti anche fra non soci
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. La scelta è demandata ai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’assemblea e sentito l’eventuale organismo di controllo.

 

RINVIO
Art. 31) Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
La firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio sono affidate al Presidente dell’Associazione.

Roma 21 febbraio 2021